(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Liguria n. 13 del 24 luglio 2013) 
 
  Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria; 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 20 dicembre  2012,  n.
  48  (Disposizioni  di  adeguamento  dell'ordinamento  regionale  al
  decreto-legge 10 ottobre 2012,  n.  174  (Disposizioni  urgenti  in
  materia di finanza  e  funzionamento  degli  enti  locali,  nonche'
  ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel  maggio
  2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2012,
  n. 213) 
  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 48/2012
e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1  non  si  applicano  agli
enti parco di cui alla  legge  regionale  22  febbraio  1995,  n.  12
(Riordino  delle  aree  protette)  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni. 
  4-ter. Gli enti parco di  cui  al  comma  4-bis  riducono  i  costi
complessivi dei loro  apparati  amministrativi,  con  esclusione  dei
costi legati alle attivita' istituzionali di tutela,  di  conoscenza,
di valorizzazione e di fruizione del parco; a tale  scopo  la  giunta
regionale e gli enti parco, entro il 30 settembre  2013,  individuano
le opportune forme di razionalizzazione della spesa  sia  all'interno
del singolo ente sia a livello di sistema delle aree protette,  anche
mediante servizi centralizzati svolti da  un  singolo  ente  o  dalla
Regione stessa sulla base di apposite convenzioni. 
  4-quater. Al fine di cui al comma 4-bis si tiene conto: 
  a) delle riduzioni di spesa gia' conseguite negli  anni  2010/2011,
anche in attuazione delle disposizioni di coordinamento della finanza
pubblica per la riduzione della spesa contenute nel decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e   di   competitivita'   economica)   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e nel decreto-legge
6 dicembre 2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,
l'equita' e il consolidamento dei  conti  pubblici)  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con  particolare
riferimento alla riduzione delle spese relative agli organi direttivi
degli enti parco; 
  b) del maggior costo derivante  da  funzioni  ulteriori  attribuite
agli enti parco da disposizioni legislative a far data dal  2009  con
copertura limitata delle relative spese, con particolare  riferimento
alle funzioni in tema di biodiversita', di rete  escursionistica,  di
gestione delle foreste regionali; 
  c) del maggior  costo  derivante  dal  trasferimento  di  personale
proveniente   dalle   soppresse   comunita'   montane   per   effetto
dell'articolo 12 della  legge  regionale  29  dicembre  2010,  n.  23
(Disposizioni collegate alla legge  finanziaria  2011)  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  d) delle economie derivanti dalla riduzione di  almeno  il  20  per
cento delle dotazioni organiche vigenti al 1° gennaio 2013.». 
  2. I commi 6 e 7 dell'articolo 9 della legge regionale n. 48/2012 e
successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.